DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
29 Giugno 1939
Vittorio
Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo,
farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale,
esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico,
agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini
appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della
professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è
vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la
professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui
all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del
Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi
aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno
continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni,
salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in
appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o
regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei
professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti
tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali
esercitano una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di
giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le
disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare
nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4
cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente
riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si
applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di
lavoro.
Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni
previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di
cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro
il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli
organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono
puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La
denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per
l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di
cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del
ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi
competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio
all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai
predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di
detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di
ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
CAPO II
Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la
Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti
dall'art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco
per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il
trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non
interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui
all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione
nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della
Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria
agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti
professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Art. 10. Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che
abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini
la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a
cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli
albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che
siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno
1931-IX, n. 773.
Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti
documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi
3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del
richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure
previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.
decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.
Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4 ed
alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti
professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di
appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede
presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte
medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei
membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del
Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per
l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal
Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
Art. 13. I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono
nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in
carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di
altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'art. 8 e,
ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la
iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della
Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti. Le
deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di
voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono
notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore
generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino
esercenti le professioni sanitarie.
Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed
alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso
tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e,
nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni
dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di
Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta
da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli
affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente
designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale
Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale,
per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni,
nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli
Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su
proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni
e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il
triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della
Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti.
Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione
della Segreteria della predetta Commissione.
CAPO III
Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'art.
12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e
le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le
disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
1) per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso
nell'esercizio della professione;
2) per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni disciplinari
sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei
mesi;
3) cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono
notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'istruttoria
che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su
domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in
seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I
fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di
un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi
disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda
dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore
generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'art.
15.
Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno
1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che
si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di
una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio
della professione. La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di
cattura e fino alla sua revoca.
Capo IV
Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli
elenchi speciali
Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza
ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere
esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le
farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia
appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi
di appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che
importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio
di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di
cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La
disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai
cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei
ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei
ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio
1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art.
32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle
corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi
sono già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano
iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a
mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione
professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli
di razza ebraica.
Art. 26. L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito
ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di
cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi
professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio
della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta
la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco
speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la
cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione
professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati
a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà
del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di
razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della
cancellazione dall'albo.
Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a
proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che,
conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa
abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove
sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e
regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno
ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della
presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di
quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del
notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato
il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se
hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una
indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano
dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di
lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro
giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi
estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei
predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del
fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei
medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta
dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i
professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla
legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30
della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la
cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica
e i loro dipendenti.
Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri
interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei
contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il
funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33. Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è
determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII,
1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma
dell'art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art. 34. Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano
le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole
professioni.
Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della
legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento
che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.
Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1939-XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Starace, Solmi, Di Revel, Cobolli-Gigli, Rossoni, Lantini, Alfieri
Visto il Guardasigilli: Grandi
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